Se lavori in un cantiere edile, il POS è il tuo pane quotidiano. Senza POS non entri in cantiere. Punto. Non è un consiglio, è la legge.
Eppure ti garantisco che 8 POS su 10 che vedo in giro sono fotocopie brutte, fatte con copia-incolla da altri cantieri, con dentro ancora il nome del cantiere vecchio. E quando arriva l’ispettore della ASL o l’Ispettorato del Lavoro, quello è il momento in cui ti giochi la partita.
Oggi ti spiego come si fa un POS vero, che ti salva davvero, chi lo deve scrivere per legge, cosa ci deve essere dentro obbligatoriamente e cosa rischi se non ce l’hai o se è fatto male.
Se non te la senti di fare da solo o non ci capisci niente cetca una buina consulenza. Eviterai grossi problemi.
Cos’è il POS e perché non è il tuo DVR?
POS significa Piano Operativo di Sicurezza. Lo trovi all’articolo 89 e all’articolo 96 del http://D.Lgs 81/08, e nell’Allegato XV.
Fatta semplice: è il documento che ogni singola impresa che entra in un cantiere deve scrivere per dire “ecco cosa vengo a fare io in questo cantiere specifico, con quali uomini, con quali macchine e come mi proteggo”.
Il tuo DVR è generale, vale per tutta la tua azienda per 5 anni. Il POS è specifico, vale solo per quel cantiere lì, per quei giorni lì. È il tuo DVR tagliato e cucito su misura per quel cantiere.
E qui c’è la prima differenza fondamentale che devi capire per non sbagliare mai più:
– Il PSC lo fa il committente, tramite il suo Coordinatore (CSP/CSE). Il PSC dice come deve andare tutto il cantiere con tutte le imprese.
– Il POS lo fa ogni singola impresa, anche se sei artigiano da solo. Il POS dice come lavorerà quella singola impresa rispettando il PSC.
– Il PIMUS lo fai solo se monti ponteggi.
– Il DVR non basta mai in cantiere. Se vai in cantiere solo con il DVR, sei sanzionabile. Ti serve il POS.
Quindi se sei un elettricista, un idraulico, un pittore, un montatore di cartongesso e ti chiama l’impresa edile principale per andare a lavorare nel cantiere di Via Roma a Milano, tu prima di entrare devi avere il tuo POS per il cantiere di Via Roma a Milano. Non vale quello di Via Verdi di 3 mesi fa.
Chi deve redigere il POS?
Non il consulente da solo.
La legge è chiarissima e su questo non si scappa. Il POS deve essere redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
Quindi se tu sei il titolare della ditta, sei tu che lo devi redigere. Certo, ti puoi far aiutare dal tuo consulente della sicurezza, dal geometra, dall’ingegnere. Ma la responsabilità finale e la firma sono tue.
E non è una firma per finta. Devi firmarlo tu come datore di lavoro, lo deve firmare il tuo RSPP, il tuo medico competente se hai nominato uno e il tuo RLS, cioè il rappresentante dei lavoratori.
Se sei un lavoratore autonomo, cioè un artigiano senza dipendenti, tipo il classico idraulico con partita IVA individuale che lavora da solo, anche tu devi avere un documento simile, ma non si chiama POS. Si chiama Piano di Sicurezza sostitutivo. In pratica è un POS più snello, ma devi averlo lo stesso. Non puoi entrare in cantiere dicendo “io sono da solo, non mi serve”. Ti serve eccome!
Ecco chi è obbligato a redigere il POS in cantiere in modo pratico:
– Impresa affidataria: Sì, POS obbligatorio.
– Impresa subappaltatrice: Sì, POS obbligatorio. E deve essere coerente con quello dell’affidataria.
– Lavoratore autonomo: Sì, piano sostitutivo o suo POS.
– Impresa che fa solo fornitura a caldo: Ad esempio porta il calcestruzzo con la betoniera e lo getta. Se fa solo fornitura, no. Se partecipa alla posa, sì.
Una cosa importantissima: il POS deve essere redatto PRIMA di entrare in cantiere e deve essere consegnato al CSE, al Coordinatore per l’Esecuzione, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori. Il CSE lo deve leggere, verificarne la congruenza con il suo PSC e poi autorizzarti ad entrare. Se entri senza che il CSE abbia visto il tuo POS, anche se ce l’hai in tasca, sei in torto.
Cosa deve contenere un POS in cantiere per essere a norma?
La checklist dell’Allegato XV
Qui cascano tutti. La maggior parte dei POS è fatta di 80 pagine di fuffa generale copiata dal DVR e 0 pagine di cose concrete di quel cantiere.
L’Allegato XV del Testo Unico dice che nel POS ci devono essere minimo 15 punti. Se ne manca uno, è incompleto e quindi sanzionabile come se non ci fosse.
Te li traduco in italiano vero, non in burocratese:
- Dati identificativi dell’impresa: Nome, indirizzo, partita IVA, datore di lavoro, RSPP, Medico, RLS. Banale ma spesso manca il numero di telefono del cantiere.
- Organigramma e maestranze: Chi viene in quel cantiere? Non tutti i tuoi dipendenti, solo quelli che vengono lì. Nome e cognome, qualifica, tipo di contratto. E devi dire chi è il preposto di cantiere, cioè il tuo capo cantiere responsabile.
- Lavorazioni specifiche di quel cantiere: Cosa vieni a fare esattamente a Via Roma? Non scrivere “lavori edili in genere”. Devi scrivere “posa di impianto elettrico dal piano terra al secondo piano, tracciatura, stesura corrugati, cablaggio quadri”. Più sei specifico, più sei protetto.
- Elenco macchine e attrezzature: Quali attrezzi porti in quel cantiere? Trapano, flex, scala, ponteggio mobile, betoniera? Per ognuno devi indicare se hai manutenzione e marcatura CE. Se porti un trabattello, devi dire che è a norma.
- Elenco sostanze pericolose: Usi cemento, resine, vernici, schiume? Devi allegare le schede di sicurezza.
- Valutazione dei rischi specifici di quelle lavorazioni: Qui devi fare la vera valutazione. Non il rischio generico “caduta”. Ma “rischio caduta dall’alto durante posa corrugati in quota a 3 metri sul vano scala senza parapetto”. E devi dire come lo eviti.
- Misure di prevenzione per quei rischi: DPI, procedure, imbracature, parapetti. Devi scrivere “i miei elettricisti useranno imbracatura EN 361 ancorata a linea vita predisposta dal CSE e casco con sottogola”.
- Esito del rapporto di valutazione del rumore: I tuoi operai quanto rumore fanno in quel cantiere con quel flex? Devi dirlo. Se superi gli 85 decibel, devi dire che usi cuffie.
- Sostanze pericolose e schede: Già detto, ma va ribadito.
- Misure per ridurre al minimo il rischio da agenti biologici, chimici, ecc.
- Informazione e formazione dei lavoratori per quel cantiere: Non basta dire “i miei sono formati”. Devi dire che prima di entrare a Via Roma hai fatto una riunione di 1 ora per spiegare il PSC e i rischi di quel cantiere specifico. E devi avere il foglio firma.
Questi sono i punti minimi. Un buon POS ne ha anche altri che fanno la differenza tra un documento che ti salva e uno che è solo carta.
POS in cantiere: esempio che funziona (e che l’ispettore apprezza)
Ti faccio un esempio vero. Cantiere ristrutturazione villetta a Bergamo. Impresa Rossi idraulica con 2 dipendenti.
Invece di scrivere 50 pagine, il POS di Rossi è di 18 pagine fatte bene.
Pagina 1: Dati impresa Rossi, datore di lavoro Mario Rossi, RSPP esterno Studio Bianchi, preposto in cantiere Luigi Verdi.
Pagina 2-3: Cronoprogramma. “Entriamo in cantiere dal 10 al 20 settembre per tracciare e posare tubi bagno al primo piano. Lavoriamo solo al primo piano”.
Pagina 4: Macchine: 1 scanalatrice, 1 trapano a batteria, 2 scale doppie alte 2 metri marcate EN 131.
Pagina 5: Rischio interferenza: “Lavoreremo insieme ai muratori dell’impresa principale EdilCostruzioni che fanno intonaco al piano terra. Rischio caduta materiale dall’alto dal ponteggio. Misura: noi lavoriamo solo al primo piano interno, chiusa porta di accesso al ponteggio, i muratori non lavorano sopra di noi mentre noi siamo sotto. Accordo verbale con preposto EdilCostruzioni il 9 settembre”.
Pagina 6-7: Valutazione rischi specifici con foto: “Uso scanalatrice: rischio polvere silicea e rumore 92 db. Misure: uso aspiratore collegato a scanalatrice + maschera FFP3 + cuffie Peltor + occhiali. Lavorazione max 2 ore al giorno a rotazione tra i 2 operai”.
Questo è un POS che l’ispettore legge e capisce subito che sai cosa fai. Non vuole 100 pagine di teoria.
Sanzioni: quanto ti costa non avere il POS in cantiere o averlo finto?
Qui non si scherza, perché il POS è considerato documento essenziale.
La sanzione è scritta nell’articolo 160 del http://D.Lgs 81/08.
– Se non redigi proprio il POS: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro per il datore di lavoro. E non entri in cantiere, il CSE ti deve bloccare. Se entri lo stesso, scatta anche la sospensione dell’attività.
– Se il POS c’è ma è incompleto o non è coerente con il PSC: Sanzione amministrativa da 1.228 a 5.528 euro. È la sanzione più comune. L’ispettore ti dice: “Il tuo POS non parla di questo cantiere, è generico”. E ti multa.
– Se non hai nominato il preposto di cantiere o non hai fatto formazione specifica: Altra sanzione da 1.500 a 6.000 euro.
Ma la vera mazzata non è la multa. È quello che succede se c’è un infortunio.
Se un tuo operaio cade da una scala in quel cantiere e tu hai un POS fotocopiato di un altro cantiere dove non parli di scale, il giudice ti condanna per colpa grave. Perché il POS è la prova che tu non hai valutato il rischio specifico. E l’INAIL ti fa causa per rivalsa e ti chiede centinaia di migliaia di euro.
Ho visto aziende chiudere per un POS fatto male. Contattaci per una consulenza!
Il mio consiglio da amico: fai un modello base del tuo POS di 10-12 pagine ben fatto una volta per tutte con il tuo consulente. Poi, per ogni cantiere nuovo, cambia solo 4 cose: indirizzo cantiere, date, lavorazioni specifiche e foto dei rischi di quel cantiere. Ci metti 1 ora e sei blindato.
Per maggiori informazioni potete scaricare il documento ufficiale del Ministero cliccando qui.
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