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Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.

La Rivoluzione della Formazione nella Sicurezza sul Lavoro

– del Team Safety 3.0

 

Il 24 maggio 2025 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Un cambiamento atteso da anni, che segna una svolta profonda rispetto alla normativa precedente.
Il nuovo testo supera e unifica tutti gli accordi precedenti (2011, 2012, 2016), con l’obiettivo di semplificare, armonizzare e rendere più efficace la formazione in azienda.

Si tratta del punto di svolta atteso da anni da operatori del settore, imprese, enti formativi e consulenti. Dal 2011 in poi, la disciplina della formazione in sicurezza sul lavoro si era basata su una serie di accordi distinti (21 dicembre 2011, 22 febbraio 2012, 7 luglio 2016) che, nel tempo, hanno mostrato criticità:

  • Sovrapposizione di norme e aggiornamenti disomogenei;
  • Difficoltà operative per aziende e formatori;
  • Assenza di un impianto unitario per vigilanza, aggiornamento, verifica;
  • Crescente diffusione di corsi “formali” ma poco efficaci in termini reali.

Il nuovo Accordo 2025 risponde a queste lacune con un testo unico aggiornato, armonizzato e orientato alla qualità della formazione.

 

 

PUNTO ZERO. IL CUORE DEL NUOVO ACCORDO. 

Come riporta il nuovo Accordo “La qualità e l’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può prescindere dall’adozione di modelli organizzativi interni da parte dei soggetti formatori attraverso l’implementazione di un ciclo di garanzia della qualità e di miglioramento della stessa. L’approccio più idoneo, a garantire ciò, è quello basato sulla gestione di qualità dei processi di produzione della formazione, in termini di presidio e governo degli stessi. Il riferimento metodologico e concettuale per la gestione di tali processi, più comunemente e largamente diffuso, è quello basato sul ciclo PDCA di Deming, che si esplicita in quattro fasi: 

– PIANIFICAZIONE (Planning)

– REALIZZAZIONE (Do)

– MONITORAGGIO (Check)

– RIESAME E ADOZIONE DI MISURE DI MIGLIORAMENTO (Act)”

Si sottolinea quindi l’importanza del controllo di qualità della formazione, e si introducono strumenti come:

  • Verifica obbligatoria dell’apprendimento (test, prove pratiche);
  • Obbligo di tracciabilità e conservazione documentale (presenze, materiali, attestati);
  • Sorveglianza sull’effettiva conformità da parte di Regioni e organi ispettivi.

L’obiettivo è chiaro: combattere i corsi “fittizi” o standardizzati e aumentare l’efficacia reale della formazione sul lavoro.

 

 

  1.FORMAZIONE DEI LAVORATORI: ADDIO AI 60 GIORNI

Finora i lavoratori potevano essere formati entro 60 giorni dall’assunzione. Da oggi, con l’abrogazione dell’Accordo del 2011, questa deroga non è più valida: la formazione deve essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

La struttura rimane la stessa:

  • Quattro ore di formazione generale,
  • da 4 a 12 ore di formazione specifica, in base al livello di rischio (basso, medio, alto).

Un’altra importante novità è l’obbligo per il datore di lavoro di verificare sul campo l’efficacia della formazione, e di conservare la documentazione per almeno 10 anni.

 

 

2. PREPOSTI: PIU’ FORMAZIONE, PIU’ SPESSO

“I preposti, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 19 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.”

La figura del preposto diventa protagonista venendo valorizzata e responsabilizzata. Ecco come:

  • La formazione iniziale passa da 8 a 12 ore.
  • L’aggiornamento è biennale (ogni 2 anni), della durata di almeno 6 ore.
  • E-learning non ammesso: la formazione deve avvenire in presenza o in videoconferenza sincrona.

I preposti già formati prima del 24 maggio 2023 dovranno effettuare il primo aggiornamento entro il 24 maggio 2026.

 

 

3. DIRIGENTI: MENO ORE E FORMAZIONE MIRATA

Una piccola semplificazione: la formazione base scende da 16 a 12 ore.
Tuttavia, per i dirigenti che operano in contesti particolari, come i cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore.

L’aggiornamento quinquennale resta, con almeno 6 ore ogni 5 anni. Qui è ammesso anche l’e-learning.

Tanti i cambiamenti e le novità in materia di formazione sulla Sicurezza sul lavoro
Tanti cambiamenti e novità in materia di formazione sulla Sicurezza sul lavoro

 

4. DATORI DI LAVORO E DL-RSPP: OBBLIGO CHIARO E TRACCIABILE

Una delle vere novità riguarda i datori di lavoro: anche chi non ricopre il ruolo di RSPP è ora formalmente obbligato a formarsi.

Il percorso minimo è così articolato:

  • 16 ore su normativa, gestione, prevenzione e organizzazione della sicurezza;
  • eventuali moduli aggiuntivi (6 ore) per chi opera in cantieri.

Per i datori che svolgono anche il ruolo di RSPP, il percorso è più articolato e prevede aggiornamenti periodici di almeno 8 ore ogni 5 anni.

“Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire ai discenti competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.”

 

 

5. COORDINATORI DELLA SICUREZZA: CONFERMATE LE 120 ORE

Il corso per coordinatori della sicurezza (CSP e CSE) mantiene la durata di 120 ore, ma viene aggiornato con moduli pratici più rilevanti.

L’aggiornamento rimane di 40 ore ogni 5 anni, ma ora è meglio strutturato per garantire continuità formativa.

 

 

6. NUOVI AMBITI DI FORMAZIONE

Il nuovo Accordo introduce moduli formativi per attività prima non regolamentate, come:

  • Ambienti confinati o sospetti di inquinamento;
  • Uso di carriponte, caricatori, trattori e macchinari (senza soglie minime di peso);
  • Settore pesca, con un modulo specifico dedicato.

Per queste attività, la formazione è ora obbligatoria e ben regolamentata, anche in termini di aggiornamento.

 

 

7. COME SI PUO’ FARE LA FORMAZIONE?

Anche in questo ambito il nuovo accordo sancisce importanti novità. Si può usare una combinazione di:

  • Formazione in presenza;
  • Videoconferenza sincrona, solo pc e tablet e su piattaforme che consentano la completa tracciabilità del corso e oltre che il blocco di altre app;
  • E-learning (solo per i moduli teorici generali).

Tuttavia, ci sono differenze nell’erogazione della formazione in base alle diverse figure aziendali, come ad esempio per i preposti per i quali resta l’obbligo di formazione sincrona o in presenza.

Altro importante cambiamento: massimo 30 partecipanti per aula (prima erano 35) e obbligo di redigere e conservare un fascicolo formativo con registri, test, verbali e attestati, tutto per almeno 10 anni.

 

 

8. …E CHI PUO’ (DAVVERO) FORMARE?

Una delle novità più significative dell’Accordo 2025 riguarda la qualificazione dei soggetti formatori. Se in passato bastava rientrare genericamente nelle categorie previste (es. enti bilaterali, Regioni, organismi accreditati), oggi i requisiti diventano più stringenti, verificabili e tracciabili.

Le novità principali:

  • Ogni ente formatore deve adottare un modello organizzativo ispirato al ciclo PDCA (Pianifica, Esegui, Controlla, Migliora).
  • Viene introdotto l’obbligo di monitoraggio continuo della qualità didattica.
  • I formatori devono essere dotati di competenze specifiche documentabili, aggiornate almeno ogni 3 anni.

Rispetto agli accordi del 2011 e 2016, non basta più “essere accreditati”: serve dimostrare di saper fare formazione di qualità, con processi chiari, tracciabili e centrati sull’efficacia.

Attenzione: gli organismi formativi non conformi non potranno più erogare corsi validi ai fini dell’adempimento normativo.

Requisiti minimi per gli enti formatori (2025):

  • Registro formatori aggiornato e pubblicamente consultabile
  • Manuale qualità interno
  • Sistema di gestione dei reclami e dei feedback
  • Piattaforme digitali con tracciabilità degli accessi (per FAD e videoconferenze)
  • Archivio digitale conservato per almeno 10 anni

 

 

9. TRANSIZIONE: C’E’ TEMPO FINO A MAGGIO 2026

Il nuovo Accordo è già in vigore dal 24 maggio 2025, ma è previsto un periodo di transizione di 12 mesi, fino al 24 maggio 2026.

Fino ad allora:

  • Si possono ancora concludere corsi secondo le vecchie regole,
  • Ma conviene iniziare da subito ad adeguarsi per evitare corse dell’ultimo minuto (soprattutto per preposti e DL).

Come abbiamo visto il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 rappresenta una vera e propria rifondazione del sistema formativo sulla sicurezza sul lavoro.

Più chiaro, più esigente, più verificabile. Un salto di qualità necessario, in un contesto dove la formazione non può più essere solo un obbligo da adempiere, ma uno strumento di prevenzione. Per le imprese, è il momento di mappare le figure aziendali da aggiornare, ripensare i piani formativi e affidarsi a formatori seri e documentati.

In sintesi: non è più solo questione di ore, ma di vera efficacia sul campo.

 

 

 

 

 

Fonti e riferimenti normativi:

Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 – Rep. Atti n. 59/CSR

D.Lgs. 81/2008

Precedenti accordi del 21/12/2011, 22/02/2012, 07/07/2016

Documentazione ufficiale: www.statoregioni.it

In questo articolo abbiamo parlato di

Safety Academy

Safety Academy

Academy con percorsi formativi fruibili in presenza, presso le proprie aule o in videoconferenza
Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro

Documento di Valutazione dei Rischi - Valutazioni specifiche - Corsi di formazione, informazione ed addestramento lavoratori - Assunzione incarichi RSPP, CSP, CSE - Servizi di Medicina del Lavoro - Predisposizione Piani di emergenza ed evacuazione - Rilievi fonometrici - Elaborazione procedure di Sicurezza - Assistenza durante verifiche ispettive
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